Si segnala l’ordinanza n. 16950/2024 (depositata il 19/6/2024) della Corte di Cassazione circa i criteri da utilizzarsi ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo al mantenimento dei figli da parte dei genitori.
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio per cui occorre innanzitutto aversi riguardo al principio di proporzionalità, di tal ché deve procedersi da parte del giudice del merito a una valutazione comparata dei redditi e della complessiva situazione patrimoniale di entrambi i genitori; ai fini della quantificazione del contributo, dovrà poi tenersi conto delle esigenze del figlio e del tenore di vita da lui goduto prima della crisi della coppia genitoriale.
Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, preso atto del rifiuto del figlio di vedere il padre e, dunque, della mancata attuazione di quanto previsto in quella sede circa la frequentazione padre-figlio e della conseguente permanenza esclusiva del figlio presso la madre, aveva disposto che il padre corrispondesse la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso tale decreto il padre aveva proposto reclamo, chiedendo la riduzione del contributo a suo carico.
Rigettato il reclamo, Tizio ricorreva avanti la Suprema Corte di Cassazione, lamentando che il giudice del reclamo da un lato aveva mal applicato il principio di proporzionalità, dall’altro non aveva debitamente considerato alcuni elementi rilevanti ai fini dell’esatta ricostruzione della propria situazione reddituale e patrimoniale, quali l’iscrizione alle liste di collocamento, lo stato di disoccupazione, l’esistenza di debiti verso l’erario, la non titolarità di immobili e l’intervenuta cancellazione della partita iva.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, rilevando che la Corte d’Appello aveva omesso totalmente l’esame della situazione economico-patrimoniale della madre, circoscrivendo la propria valutazione esclusivamente a quella del padre, con conseguente violazione del principio di proporzionalità, che, come detto, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori.
Il provvedimento è stato, dunque, cassato e la causa è stata rimessa alla Corte d’Appello di Torino.
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