Si segnala l’ordinanza n. 13163/2024 del 14/5/2024 della Cassazione in materia di crediti ereditari e, precisamente, del credito relativo alla liquidazione di una quota di società di persone di titolarità del defunto. Come noto, infatti, nelle società di persone, la morte determina lo scioglimento del rapporto sociale; gli eredi del socio defunto, salvo contraria disposizione contenuta nell’atto costitutivo ovvero l’ipotesi di un’intesa con i soci superstiti che conduca all’ingresso degli eredi nella compagine sociale e alla continuazione della società, hanno unicamente diritto alla liquidazione della quota, e cioè a una somma di denaro da determinarsi ex art. 2289 c.c.

Il Supremo Collegio, confermando il proprio ormai consolidato orientamento (sul punto, Cass. SS.UU. n. 24657/2007), ha ribadito che i crediti del defunto, al pari degli altri beni/diritti di cui egli era titolare, cadono in successione e, dunque, sono oggetto della comunione ereditaria che viene a crearsi tra i di lui eredi. Ciò a differenza dei debiti ereditari che, in forza dell’art. 752 c.c., si ‘dividono’ tra i coeredi, di tal ché essi sono tenuti al loro pagamento pro quota, in proporzione delle rispettive quote ereditarie. 

In questo quadro, la Cassazione precisa che ciascun coerede è legittimato a esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell’intero credito. Ciò senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, che dunque non sono parti necessarie del procedimento, fermo restando che la pronuncia resa a definizione del giudizio, investendo la cosa comune, spiegherà i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

Ovviamente dell’avvenuta riscossione da parte di un solo coerede dell’intero credito dovrà poi tenersi conto nelle operazioni divisionali, allorché saranno definiti tutti i rapporti patrimoniali ‘interni’ tra i coeredi.

In conclusione, il singolo coerede può agire, senza necessità di coinvolgere gli altri coeredi, per ottenere la liquidazione della quota sociale del defunto, salvo poi dover regolare i propri rapporti con gli altri partecipanti alla comunione in sede divisionale.

Tali principi valgono con riferimento a qualsivoglia credito caduto in successione e, in particolare, anche con riferimento ai crediti corrispondenti ai saldi attivi dei rapporti bancari intestati al defunto.

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