Il testamento olografo deve essere “datato”; in altre parole, deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione (art. 602, primo e terzo comma, c.c.)

La data deve essere apposta di pugno dal testatore a pena di nullità della scheda testamentaria: il testamento olografo, infatti, deve essere scritto per intero, in ogni sua parte, dal testatore (art. 602, primo comma, c.c.). L’apposizione e/o l’alterazione della data ad opera di un terzo, se contestuale al confezionamento del documento, lo rendo nullo. Laddove, invece, l’intervento del terzo sia successivo alla redazione del testamento, questo è valido a condizione che sia possibile accertare l’originaria e genuina volontà del defunto.

La Cassazione, con la sentenza in commento (n. 31322, pubblicata il 10/11/2023), ribaditi i principi di cui sopra, ha cassato la decisione d’appello e ha rinviato la causa avanti la Corte d’Appello di Roma affinché venisse accertato se l’apposizione di un trattino tra i numeri indicanti il giorno di redazione della scheda fosse o meno riconducibile al testatore ovvero all’intervento di terzi e, in caso affermativo, se esso fosse o meno contestuale alla redazione delle disposizioni testamentarie.

Diversa dall’ipotesi dell’alterazione della data ad opera di un terzo è quella della mancanza o incompletezza della data. In questo caso il testamento è annullabile (art. 606 c.c.) e la relativa azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse nel termine di anni cinque dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione.

Per saperne di più contatta lo Studio.

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy
Share This