Matrimonio di breve durata: può escludersi il diritto all’assegno di mantenimento?
Si segnala l’ordinanza n. 20507/2024 della Cassazione, depositata il 24/7/2024, che ha ribadito il principio per cui la durata estremamente breve del matrimonio è elemento da valutarsi ai fini della spettanza dell’assegno di mantenimento e della relativa quantificazione.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento per cui, nell’ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, occorre verificare se al momento della separazione possa ritenersi instaurata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Solo in caso affermativo può porsi la questione del diritto al mantenimento (Cass. 16737/2018). La breve durata del matrimonio, dunque, non fa automaticamente venir meno il diritto all’assegno; tuttavia, in mancanza dell’instaurazione di un rapporto affettivo qualificabile come “affectio coniugalis” il diritto al mantenimento è da escludersi.
Nel caso di specie, il marito era stato condannato in primo grado al versamento di un assegno mensile di € 3.000 a titolo di mantenimento della moglie. Detta statuizione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Trieste.
Tizio impugnava la sentenza avanti la Suprema Corte, censurando, tra l’altro, la sentenza d’appello per omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio (cioè, la breve durata del matrimonio) rilevante sotto il profilo della spettanza e della concreta determinazione dell’assegno di mantenimento.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso e la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale, in violazione del principio di diritto di cui sopra, aveva totalmente omesso di prendere in considerazione la circostanza della durata estremamente breve del legame coniugale; il matrimonio, infatti, era stato celebrato nel dicembre 2016 e già nella primavera del 2017, come accertato dal giudice di merito, la moglie si era allontanata dalla casa coniugale.
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Avv. Giovanni Ricci