Con la sentenza n. 3452/2024, pubblicata in data 7/2/2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in materia di mediazione obbligatoria e domande riconvenzionali, statuendo che “la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali”.

In altre parole, ove il tentativo di mediazione sia stato già esperito per la domanda principale, qualora nel corso del giudizio siano proposte domande riconvenzionali (vertenti su materie oggetto di mediazione obbligatoria) non è necessario avviare una nuova mediazione.

Precisa la Corte di Cassazione che “una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale – pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo, che non rilevano a questi fini interpretativi – non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo innanzi ad un organo della giurisdizione. (omissis) Posto che l’istituto ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all’organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto eccessivo non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito”.

Il testo integrale della pronuncia è consultabile al seguente link.

Per maggiori informazioni, potete contattare lo Studio.

Studio Legale Sesta Ruggini

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