Con la sentenza n. 27580/2024 la Corte di Cassazione ha fatto il punto in ordine agli oneri di allegazione e prova gravanti sul legittimario che promuove l’azione di riduzione; il testo della sentenza è consultabile al seguente link.
La Suprema Corte ha, innanzitutto, ribadito che colui che agisce deve allegare e comprovare la propria qualità di legittimario e formulare, seppur senza necessità di ricorrere a formulare sacramentali, espressa istanza di conseguire la quota di riserva attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie e, qualora le stesse dovessero risultare incapienti, delle donazioni (dirette e indirette) disposte in vita dal defunto; al riguardo, si rammenta che l’art. 555 c.c. espressamente dispone che le donazioni non si riducono se non dopo che sia esaurito il valore dei beni (relitti) di cui il defunto ha disposto per testamento.
Il legittimario deve poi allegare e comprovare tutti gli elementi utili e necessari ai fini delle operazioni di riunione fittizia e, dunque, dell’esatta determinazione della quota di riserva e della lesione dal medesimo sofferta. In particolare, egli dovrà specificare di quali beni il defunto era proprietario al tempo dell’apertura della successione (relictum), dare conto degli eventuali debiti gravanti sull’eredità, nonché individuare le donazioni (dirette e indirette) effettuate in vita dal defunto, avendo cura di precisare il relativo ordine cronologico (ciò in quanto, come si ricava dall’art. 559 c.c., le donazioni si riducono a partire da quella più recente, risalendo via via a ritroso).
La Corte di Cassazione ha poi ribadito, in conformità al proprio più recente orientamento, che il legittimario non deve “precisare … l’entità monetaria della lesione”. Tuttavia, la domanda deve essere fondata su una “rappresentazione patrimoniale” che renda “verosimile”, anche in base a presunzioni, la sussistenza della lamentata lesione. In questo contesto, il Giudice potrà disporre CTU onde esattamente quantificare la misura della lesione.
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