SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il contesto ordinamentale in cui si colloco` la l. n. 898/1970. – 3. L’originaria (indiretta) natura sanzionatoria del divorzio. – 4. Mezzo secolo di riforme legislative e di interventi giurisprudenziali. – 5. La progressiva privatizzazione del matrimonio e la sua precarizzazione. – 6. Legami di coppia, ragioni dell’individuo e principio di solidarieta`. – 7. Verso una nuova dimensione sociale dei rapporti familiari.
1. – Il titolo di questo scritto, che intende ricordare il cinquantenario della introduzione del divorzio in Italia(1), ci riporta indietro di mezzo secolo, in un periodo di grandi trasformazioni sociali e politiche, tra le quali si iscrive la legge Fortuna-Baslini, approvata dalla Camera dei depu- tati nel novembre del 1969, dal Senato della Repubblica, con emendamenti, il 9 ottobre del 1970, nuovamente dalla Camera il 1 ̊ dicembre 1970 ed entrata in vigore il 18 dicembre 1970. L’anno precedente, la Corte costituzionale aveva abrogato integralmente le norme civili e penali in materia di adulterio (2); ancorche ́ la Corte avesse sanzionato il profilo relativo alla disparita` di trattamento dell’infedelta` del marito rispetto a quella della moglie, cosı` come in allora contemplata dall’art. 151, comma 2, c.c. e dall’art. 559 c.p., ne risulto` che la fedelta` non era piu` rilevante sul piano pubblicistico, come la sanzione penale testimoniava, ma era divenuta un fatto privato degli sposi, cio` che in qualche modo apriva la via alla “disponibilita`” del vincolo matrimoniale. Si tratto`, dunque, di un passaggio decisivo ai fini del tema che stiamo svolgendo, perche ́ proprio quegli interventi della Consulta avviarono un percorso che ha profondamente modificato la struttura giuridica delle relazioni familiari, nel segno del progressivo indebolimento dei legami di coppia e della loro privatizzazione.
Gli anni ’69-’70 – seguiti all’esplosione giovanile e libertaria del 1968 – furono tumultuosi; basti pensare all’autunno caldo, alla strage di piazza Fontana, agli atti legislativi epocali, quali lo Statuto dei lavoratori, l’attua- zione del sistema regionale e, di l`ı a breve, la legge sulla casa: tutto nel- l’arco di mesi. Per quanto qui rileva, la stagione delle riforme culmino`, appunto nel dicembre 1970, con l’approvazione della l. 1 ̊ dicembre 1970 n. 898, che introdusse per la prima volta nell’ordinamento italiano il di- vorzio, o meglio lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili di quello concordatario; legge accompagnata e seguita da un dibattito, politico e tecnico, ampio e acceso (3). Il legislatore non uso` , come tuttora non adopera se non in casi sporadici (4), la parola “divorzio”, che all’epoca destava forti timori e contrasti e, per le stesse ragioni, il nuovo istituto non fu collocato nel codice civile ma in una legge speciale, tanto che, ancora a cinquant’anni dalla sua entrata in vigore, l’art. 149 c.c., nel disciplinare lo scioglimento del matrimonio richiama la morte di uno dei coniugi, e, genericamente, altri casi previsti dalla legge, senza alcun riferimento specifico al divorzio; cosicche ́ la regolamentazione codicistica della crisi matrimoniale si limita alla separazione personale dei coniugi, in coe- renza con una visione del matrimonio legata alla sua indissolubilita` e, quindi, ad un passato oramai remoto.
Ai fini della nostra riflessione ricordiamo che, sempre mezzo secolo fa, fu pubblicato il bel libro di Paolo Ungari, Il diritto di famiglia in Italia.
Dalle Costituzioni “giacobine” al Codice civile del 1942 (5) che, per la prima volta, traccio` la storia del moderno diritto di famiglia in Italia. In quel libro, l’Autore titola un capitolo Mezzo secolo senza riforme, riferendosi agli anni che vanno dalla promulgazione del codice civile unitario al 1919, anno in cui fu abolita l’autorizzazione maritale – il cui centenario avrebbe meritato una sua celebrazione – che rappresento` un primo passo verso l’eguaglianza giuridica dei coniugi. Tutto all’opposto, il cinquantennio che celebriamo, come ben sappiamo, e` stato pieno di riforme e richiederebbe pertanto una nuova Storia del diritto di famiglia o quantomeno un’appendice a completamento di quella scritta da Ungari (6).
Queste note, lungi dall’ambire ad assolvere un simile compito, intendono offrire alcuni spunti di riflessione circa gli effetti che la l. n. 898/ 1970, confermata dal Referendum popolare del 12 maggio 1974(7), ha prodotto rispetto all’evoluzione del diritto di famiglia nel trascorso cinquantennio. Invero la legge, oltre ad aver fortemente inciso nella conformazione della famiglia e, conseguentemente, nella struttura della societa` italiana, ha segnato il momento di avvio di una profonda trasformazione del diritto di famiglia, inaugurando una stagione di riforme che si protrae fino ai giorni nostri. La sua portata innovativa si e` sviluppata nel tempo su una pluralita` di piani: in primis ha modificato il rapporto tra persona e comunita` familiare, attribuendo primario rilievo alla liberta` individuale di recidere il vincolo matrimoniale e dar vita ad un’altra famiglia. Ne e` risultata cosı` modificata la stessa morfologia della struttura familiare, de- privata del suo tradizionale pilastro, cioe` l’indissolubilita` del matrimonio: il matrimonio risolubile – che reca la proprieta` di essere sciolto per causa diversa dalla morte di un coniuge e di essere seguito da un successivo vincolo – e` infatti tendenzialmente altro rispetto al matrimonio indissolubile, destinato a durare quanto la vita degli sposi (8). Si consideri, inoltre, che la riacquisizione della liberta` di stato e la possibilita` di piu` matrimoni – non conseguenti alla vedovanza – nella vita della persona, o di convivenze diventate lecite dopo lo scioglimento del vincolo, ha favorito la formazione e il riconoscimento di nuovi modelli familiari: si e` cosı` passati dalla fami- glia alle famiglie (9).
L’introduzione del divorzio ha altresı` contribuito significativamente a promuovere l’avvio di un progressivo percorso di “emancipazione” del diritto di famiglia, che fino a quel momento non godeva di piena autonomia dal punto di vista scientifico e didattico e che oggi e` oggetto di trattati, manuali, riviste e siti ad esso dedicati. Infine, con l’avvento della mobilita` della vita matrimoniale recata dal divorzio, la materia familiare ha assunto notevole rilevanza in ambito professionale e forense, favorendo nuove specializzazioni e la nascita di molteplici Associazioni.
2. – La legge sul divorzio irruppe in un contesto governato da principi addirittura risalenti al codice unitario del 1865 che, salvo l’intervenuto Concordato Lateranense, non erano stati modificati significativamente dal Libro primo del codice civile, entrato in vigore il 1 ̊ luglio del 1939(10). Il nuovo codice aveva mantenuto tendenzialmente inalterate la natura e la struttura giuridica dei rapporti interni alla famiglia, caratterizzati dallo squilibrio di diritti e di poteri tra il marito, capo della famiglia, e la moglie, soggetta alla potesta` maritale, non solo tra di loro ma anche in relazione ai figli, che rimanevano sottoposti alla potesta` esercitata solo dal padre(11). Soprattutto – e nonostante gia` subito dopo la codificazione unitaria si fossero avvicendati numerosi progetti per l’introduzione del divorzio(12) – il codice confermava l’indissolubilita` del matrimonio, a presidio della stabilita` della famiglia che su di esso necessariamente si fondava. Coerentemente, in quel codice lo stato dei figli legittimi, tali perche ́ concepiti in costanza di matrimonio, era l’unico propriamente familiare, in quanto ricompreso nei rapporti di parentela; quello degli illegittimi, infatti, attribuiva una ridotta tutela al figlio solo nei confronti del genitore che avesse effettuato il riconoscimento, senza creare legami con i suoi parenti; per i figli adulterini e incestuosi il riconoscimento era tendenzialmente vietato, cosicche ́ essi restavano privi di stato giuri- dico (13).
Naturalmente, occorre ricordare che nel 1948 era entrata in vigore la Costituzione, che, specie con riguardo all’eguaglianza dei coniugi e alla parita` dei figli, enuncia principi nuovi rispetto a quelli del codice civile del 1942. Le concezioni che si riflettono nei due testi di legge sono notevolmente diverse, benche ́ Costituzione e codice siano cronologicamente vicini. Questa conclusione da tempo appare scontata, alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e del mutamento dei comportamenti e dei valori socialmente condivisi; invece, all’indomani dell’entrata in vigore della Carta costituzionale, dottrina e giurisprudenza, certamente condizionate dal costume che era sostanzialmente conforme al modello tradotto sul piano normativo dal codice civile, tendevano a negare il significato innovativo delle regole costituzionali, dando rilievo piuttosto che ai principi – l’eguaglianza fra coniugi e la pari dignita` della filiazione – alle limitazioni ivi previste a tutela dell’unita` della famiglia legittima (14).
E` interessante qui ricordare che in sede di Assemblea costituente era stata data ampia rilevanza alla questione dell’indissolubilita` del vincolo coniugale, di cui, per contro, non vi e` menzione espressa nel testo della Costituzione. Su questo punto si manifestarono contrasti molto piu` profondi rispetto a quelli provocati dalla enunciazione del principio della eguaglianza giuridica e morale tra coniugi. L’indissolubilita` – come, vent’anni dopo, la tormentata introduzione del divorzio avrebbe confermato – rappresentava uno di quei temi sui quali non c’era possibilita` di compromesso. Le accese discussioni si conclusero infatti con una votazione che vide prevalere con una maggioranza di soli tre voti (194 rispetto a 191) l’opinione contraria alla costituzionalizzazione dell’indissolubilita` (15). De- ve peraltro ricordarsi che, secondo autorevoli giuristi, la vigenza di detto principio si sarebbe comunque dovuta desumere in forza della c.d. costituzionalizzazione del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede (art. 7 Cost.) (16); dopo l’approvazione della l. n. 898/1970, simili considerazioni condussero parte della dottrina a dubitare della sua legittimita`, peraltro ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale (17).
3. – L’art. 1, l. n. 898/1970 stabilisce che “Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo arti- colo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo` essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’articolo 3”. Per uno dei paradossi che frequentemente si riscontrano nell’ambito della legislazione speciale familiare, la disposizione che apre la legge introduttiva del divorzio enuncia la piu` suggestiva definizione dell’essenza del matrimonio, identificata nella comunione spirituale e materiale tra i coniugi (18).
In un primo tempo, la norma citata era stata osservata con sospetto, perche ́ sembrava attribuire al giudice una eccessiva discrezionalita` nel ritenere o meno definitivamente cessata la comunione spirituale e mate- riale tra i coniugi(19); la prassi giurisprudenziale ha tuttavia poi chiarito che il giudice, in presenza di una delle cause previste dall’art. 3, piuttosto che accertare dovesse presumere il venire meno della comunione tra i coniugi e, quindi, procedere a dichiarare lo scioglimento del vincolo(20). Quanto alle cause, occorre qui riferirsi in particolare all’art. 3, comma 2, lett. b), che contiene la fattispecie piu` rilevante di divorzio, originariamente stabilendo che lo scioglimento potesse essere pronunziato a seguito di separazione legale tra i coniugi protrattasi ininterrottamente da almeno cinque anni, ovvero da sette anni in caso e di separazione per colpa esclusiva dell’attore e di opposizione del convenuto.
A questo riguardo, occorre ricordare che, all’epoca, la separazione giudiziale poteva essere pronunziata esclusivamente per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi (art. 151 c.c.) e che solo il coniuge incolpevole aveva titolo per chiederla; cosicche ́ la stessa si atteggiava quale vera propria sanzione a carico di chi aveva violato i doveri coniugali. Allo stesso modo, il successivo divorzio partecipava indirettamente di quella finalita` sanzionatoria, non potendo in concreto essere dichiarato contro la volonta` del coniuge incolpevole(21). Come noto, detta prospettiva sanzionatoria e` venuta meno gia` a seguito della riforma del diritto famiglia, che ha abolito la separazione per colpa intro- ducendo quella rimediale, secondo una ratio automaticamente trasferitasi al divorzio in virtu` dell’art. 3, comma 2, lett. b), l. div., pur restato immutato fino al 1987.
4. – Occorre dunque ribadire che, fino alla legge sul divorzio, il matrimonio indissolubile – unico legame di coppia giuridicamente rilevante e presupposto della legittimita` dei figli nonche ́ del sorgere dei vincoli di parentela e di affinita` – si connotava quale elemento fondante della fami- glia, il che non consentiva di dare ingresso a convivenze familiari che da esso prescindessero o che addirittura si ponessero in conflitto con un vincolo preesistente. E` proprio l’introduzione della risolubilita` del matrimonio ad aver manifestato una nuova visione dei rapporti di coppia e di famiglia, contrapposta all’unico modello sino ad allora riconosciuto e normato. Detta visione(22), poco a poco, ha lasciato spazio a nuove realta` affettive, per poi dare avvio ad un processo di privatizzazione del matrimonio, che e` stato fortemente arricchito da successivi interventi normativi e giurisprudenziali (23).
Capovolgendo le parole di Paolo Ungari, constatiamo infatti che il mezzo secolo trascorso dal 1970 a oggi e` stato contrassegnato da molteplici innovazioni legislative (24) e giurisprudenziali, che hanno radicalmente tra- sformato famiglia e diritto di famiglia.
La rilevante produzione legislativa nazionale deve inoltre essere considerata alla luce del contesto di moltiplicazione delle fonti normative, europee e convenzionali, che influiscono ed interferiscono, direttamente o per mezzo della rielaborazione del legislatore interno, sulla intera norma- tiva che governa la materia familiare (25).
In questo cinquantennio il diritto di famiglia e` stato altres`ı notevolmente arricchito da numerosi interventi della Corte costituzionale(26), della Corte di cassazione(27) e della Corte EDU (i cui principi sono peraltro recepiti dalla Corte di Giustizia UE) (28), che nel loro complesso hanno attuato un costante adeguamento della disciplina positiva alle mutevoli esigenze di tutela scaturite dall’evoluzione del contesto sociale, economico e valoriale.
5. – Passando quindi ad analizzare alcuni dei tanti “passaggi” in cui si e` articolata l’evoluzione del diritto di famiglia nel cinquantennio trascorso, occorre in primo luogo ricordare la riforma del 1975(29), che – tra le plurime innovazioni – modifico` radicalmente la disciplina della separazione personale dei coniugi, nel frattempo divenuta l’anticamera del divorzio. Si allude nuovamente all’abbandono della colpa quale presupposto della separazione giudiziale su richiesta del solo coniuge incolpevole, e l’introduzione della separazione quale rimedio fondato sulla sussistenza di circo- stanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, che ha consentito anche al coniuge responsabile del fallimento dell’unione, senza necessita` di addurre specifiche circostanze oggettive, di conseguire la separazione e, di seguito, il divorzio (30).
E` ovvio che in questo modo anche il divorzio ha subito una trasformazione, ponendosi quale vero e proprio rimedio al venire meno dell’affectio coniugalis e, quindi, perdendo qualsivoglia natura sanzionatoria e, in definitiva, aprendo la via allo scioglimento anche per iniziativa unilaterale del coniuge (31).
Con la l. n. 74/1987 il tempo della separazione fu ridotto a tre anni, mentre, piu` di recente il favor nei confronti del divorzio ha dato ingresso a disposizioni che ne hanno in vario modo accelerato il conseguimento, quale in primo luogo il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», convertito (con modifiche) nella l. 10 novembre 2014, n. 162 (32), che ha introdotto due nuove modalita` di conseguire la separazione e il divorzio, operanti, anziche ́ attraverso provvedimenti giudiziali, per il tramite di negoziazione assistita da avvocati, seguita dal nulla osta o dall’autorizzazione del procuratore della Repubblica, oppure in forza di accordi raggiunti dai coniugi davanti al sindaco nella sua qualita` di ufficiale dello stato civile. E` quindi consentito ai coniugi, nei limiti e con le modalita` previste dalla richiamata legge, di raggiungere fuori dal processo e in forza di un atto di autonomia privata la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Come chi scrive ha gia` avuto occasione di rilevare “in questo quadro le regole del d.l. rivestono una importanza epocale poiche ́ sanciscono la fine della concezione del matrimonio come atto sottratto all’autonomia degli sposi e di valenza in senso lato pubblicistica, secondo l’insegnamento che, sulla scia di una remota tradizione, fu mirabilmente impartito da Antonio Cicu” (33).
Deve infine segnalarsi che la l. 6 maggio 2015, n. 55, recante «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche ́ di comunione tra i coniugi», ha ulteriormente ridotto la durata dell’intervallo tra separazione e divorzio da tre anni a uno per la separazione giudiziale e a sei mesi per quella consensuale (c.d. divorzio breve) (34).
In conclusione, si e` cosı` attuata la sostanziale liberta` di conseguire sempre e comunque la separazione, cui puo` far seguito automaticamente il divorzio e la creazione di un nuovo nucleo familiare; il che contraddistingue l’odierno modello di famiglia, opposto a quello istituzionale, caratterizzato da un crescente riconoscimento dell’autonomia e dei diritti individuali: come icasticamente affermato dalla Corte di Cassazione, ciascuno e` titolare del «diritto costituzionalmente fondato di ottenere la separazione personale» (35).
Si consideri, ancora, che radicali trasformazioni dell’istituto matrimoniale sono state recate, piu` o meno intenzionalmente, dalla riforma della filiazione (l. n. 219/2012 e relativo decreto attuativo, d. legisl. n. 154/ 2013), che ha realizzato una vera e propria «rivoluzione»(36) dell’ordine preesistente, che pure, come visto, era stato sottoposto negli ultimi decenni a notevoli mutamenti. Il superamento della precedente prospettiva risulta ben scolpito in quella che puo` considerarsi la disposizione enunciata dall’art. 315 c.c., rubricato «Stato giuridico della filiazione» secondo cui «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» (37).
Si osservi che il legislatore si richiama al concetto di stato, che indica il rapporto che lega giuridicamente la persona ad una comunita`, nella specie quella familiare. Alla norma dell’art. 315 c.c. – e coerentemente con l’uso del termine «stato» – si collega quella che, modificando l’art. 74 c.c., stabilisce che «la parentela e` il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e` avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e` avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e` adottivo»(38). Dunque, in forza delle norme citate, il soggetto – una volta acquisito lo stato di figlio a seguito della nascita da genitori coniugati, oppure del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale, se nato fuori del matrimonio – diventa parente delle persone che discendono dallo stipite dei suoi genitori: egli, quindi, entra a far parte della loro famiglia, indipendentemente dal fatto che sia stato concepito nel, fuori o “contro” il matrimonio. Sotto questo riguardo, la riforma della filiazione ha cosı` realizzato la completa identita` fra famiglia matrimoniale e famiglia non matrimoniale. Assodata l’unicita` dello stato di filiazione, deve tuttavia ricordarsi che il codice e le leggi speciali ne disciplinano l’attribuzione con modalita` differenziate a seconda che la filiazione sia nel o fuori del matrimonio (39).
La visione privatistica entrata nell’ordinamento con la legge di cui celebriamo il cinquantenario, si e` ulteriormente affermata con riguardo al tema assai dibattuto della apertura del matrimonio a persone dello stesso sesso. Come noto, nel nostro Paese il matrimonio resta caratterizzato dalla disparitas sexus, tuttavia il legislatore, su sollecitazione della Corte costituzionale(40), della Corte di Cassazione(41) e di organismi sovranazionali (42), con l. 20 maggio 2016, n. 76, ha creato l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale alternativa al matrimonio. Detto provvedimento ha prodotto un profondo mutamento nella struttura giuridica delle relazioni familiari, gia` notevolmente innovata a seguito della legislazione di cui sopra si e` detto. Le relative disposizioni, in maniera complementare rispetto a quelle che hanno introdotto lo stato unico di figlio, intervengono sul rapporto di coppia, dando forma, accanto a quello matrimoniale, a due nuovi tipi legali: l’unione civile (art. 1, commi 1-35, l. n. 76/2016), indirizzata a coppie di persone maggiorenni dello stesso ses- so(43), e le convivenze di persone maggiorenni di diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita` o adozione, da matrimonio o da unione civile (art. 1, comma 36, l. n. 76/2016)(44).
Un primo rilievo e` che, mediante la nuova legge, il legislatore ha ampliato le opzioni istituzionali disponibili, specie per le coppie dello stesso sesso, che non ne avevano alcuna; ma anche, a ben vedere, per quelle eterosessuali, che ora possono modellare la loro relazione secondo differenti livelli di assunzione di reciproche responsabilita`, cosı` superando la storica rigidita` del rapporto matrimoniale.
Questo non significa ovviamente che i tre modelli legali siano da considerarsi nella sostanza indifferenziati ed equivalenti, posto che la disciplina di ciascuno di essi si presenta in concreto notevolmente distinta. Il che vale non solo per la convivenza, etero e omosessuale, la cui regolamentazione “leggera” nasce dal fatto che la liberta` di stare assieme al di fuori dei lacci legali non puo` essere misconosciuta, ma anche per l’unione civile, il cui statuto, pur nato dalla costola di quello matrimoniale, si discosta notevolmente da esso. Cio` a cominciare dal nome stesso e dalla sua mancata collocazione nel codice civile, che risponde alla medesima – certamente discutibile – ragione per cui – come si e` visto – neppure il divorzio ivi abbia trovato sede, ed anzi neppure sia stato nominato.
Nel contesto di questo lavoro e` opportuno richiamare le disposizioni contenute ai commi 23, 24 e 25 dell’art. 1, l. n. 76/2016, che disciplinano lo scioglimento dell’unione civile in modo alquanto differenziato rispetto al matrimonio. Da un lato, infatti, il comma 23 richiama i casi previsti dall’art. 3, nn. 1 e 2, lett. a), c), ed e), l. n. 898/1970 e non fa cenno all’ipotesi contenuta nell’art. 3, n. 2, lett. b) della medesima, in conseguenza del fatto che il legislatore non ha previsto nelle unioni civili la separazione personale. D’altro canto, l’art. 1, comma 24, prevede una causa di scioglimento non contemplata nell’art. 3 l. div., disponendo che l’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la corrispondente volonta` dinanzi all’ufficiale dello stato civile; di poi, la domanda di scioglimento dell’unione civile puo` essere proposta decorsi tre mesi. La non perspicua formula del comma 24 enuncia dunque un “nuovo divorzio”, che prescinde dalla separazione e che puo` nascere anche da incondizionata volonta` unilaterale; esso si articola attraverso un percorso bifasico costituito da un segmento amministrativo (dichiarazione di volonta` presentata all’ufficiale di stato civile) e da un segmento giudiziale (do- manda di scioglimento presentata davanti al tribunale nelle forme del comma 4). Ovviamente, la fase giudiziale puo` essere sostituita dalla negoziazione assistita o dall’accordo concluso dinanzi al sindaco secondo quanto previsto dalla l. n. 162/2014, richiamata dall’art. 1, comma 25, l. n. 76/ 2016 (45).
C’e` da chiedersi se una consimile disciplina della crisi della coppia non rappresenti tout court un nuovo modello di divorzio, destinato, prima o poi, ad essere esteso al matrimonio.
6. – Emerge da quanto precede come, rispetto al recente passato, la disciplina dei rapporti familiari si e` capovolta. Prima vi era una pluralita` di status filiationis – legittima, naturale riconosciuta, naturale non riconosciuta o non riconoscibile – ed un unico modello legale regolante la relazione di coppia, cioe` il matrimonio; ora, il rapporto di filiazione si conforma ad un unico stato di figlio, mentre quello di coppia e` divenuto plurale, potendo assumere le forme del matrimonio, dell’unione civile, delle – a loro volta multiformi – convivenze.
Il punto di avvio di una consimile, inarrestabile evoluzione del diritto di famiglia e` da rinvenirsi nell’istituzione del divorzio che, poco a poco, ha liberalizzato e reso precario il matrimonio. Del resto, l’enorme evoluzione del tessuto economico e sociale che si e` prodotta in questi decenni ha inevitabilmente modificato i comportamenti e i valori, favorendo l’accettazione di relazioni familiari anche al di fuori del vincolo matrimoniale, in precedenza assolutamente osteggiate. Sotto questo profilo, l’art. 29, comma 1, Cost. puo` definirsi metaforicamente un fossile, cioe` il resto pietrificato di un organismo un tempo vivente, considerato che, nonostante la formula costituzionale, oggi l’ordinamento italiano disciplina e attribuisce natura fa- miliare a tante relazioni che non si fondano sul matrimonio, a testimonianza che il diritto non e` quello scritto nella legge ma quello che vive nella societa`. Sul piano sistematico occorre altresı` considerare che la norma dell’art. 29 Cost. deve coordinarsi con quanto disposto dall’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo la quale a ogni persona e` riconosciuto il diritto fondamentale «di sposarsi e di costituire una famiglia», formula che rende evidente come l’ordinamento, nel suo insieme, consideri familiari relazioni che prescindono del matrimonio. Anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo enuncia all’art. 12 il diritto dell’uomo e della donna di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto, il che testimonia come possa costituirsi una famiglia anche senza matrimonio, specie con riguardo ai rapporti di filiazione.
A seguito di numerose riforme succedutesi nel mezzo secolo trascorso dall’introduzione del divorzio, oggi la coppia che voglia vivere un rapporto che implichi comunione di vita spirituale e materiale riconosciuto come familiarmente rilevante dall’ordinamento giuridico puo`, dunque, optare per tre o forse quattro distinte forme giuridicamente rilevanti: quella del matrimonio, riservato alle coppie eterosessuali, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, della convivenza tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i caratteri previsti dalla legge, di una convivenza del tutto libera, addirittura senza coabitazione (46). A ciascuna di queste situazioni, che pure in linea di principio consentono di configurare relazioni familiari, la legge attribuisce diversa valenza. Sotto altro riguardo, puo` affermarsi che ognuno e` libero di tagliare su misura l’abito che maggior mente si adatta alle proprie esigenze affettive e relazionali, con diverse graduazioni di responsabilita`, e che ciascuno di questi modelli puo` succedersi nel tempo di vita della medesima persona. Infatti, qualunque sia la veste giuridica prescelta, l’interessato puo` unilateralmente e rapidamente sciogliere il vincolo giuridico di coppia o cessare la convivenza.
I predetti interventi legislativi e giurisprudenziali, nel loro comples- so (47), mostrano che il diritto di famiglia – in particolare quello “vivente” nell’applicazione fattane dalla giurisprudenza – si e` conformato ad una visione essenzialmente privata ed individualista delle relazioni familiari, specialmente di quella di coppia; di quella formata da conviventi “di fatto” in primo luogo, ma anche di quella coniugale, non solo perche ́ il legislatore del 2016 ha attribuito ai singoli la liberta` di scegliere la formula legale piu` congeniale alle proprie scelte esistenziali e, quindi, di calibrare le proprie responsabilita`; ma anche con riguardo alla attuazione della volonta` di recedere dall’impegno di vivere assieme.
A questo proposito, quanto alla convivenza, non ci sono limiti ad attuare un recesso ad nutum, salvi gli effetti eventuali di cui all’art. 1, comma 65, l. n. 76/2016; quanto alla coppia coniugata, si e` visto che, nonostante i ripetuti richiami alle «preminenti» esigenze della famiglia (v. a es. artt. 143, 144, 145, comma 2, c.c.), l’ordinamento, nella disciplina della sequenza separazione-divorzio, consente a ciascuno dei coniugi, uni- lateralmente ed anche contro la volonta` dell’altro, di porre rapidamente fine al consorzio matrimoniale, senza che a tal proposito rilevino le re- sponsabilita` personali, e lo stesso dicasi per i partner civilmente uniti (48). Anzi, negli ultimi anni, la prima preoccupazione del legislatore sembra essere stata proprio quella di favorire la celerita` dello scioglimento del vincolo, come risulta dalle gia` richiamate disposizioni che hanno introdotto la negoziazione assistita e il divorzio breve.
In sintesi, tutti gli odierni modelli di famiglia sono caratterizzati da un crescente riconoscimento dell’autonomia e dei diritti individuali(49); in una parola, si e` vieppiu` imposta l’idea della privatizzazione delle relazioni familiari, resa possibile dall’affievolirsi, grazie al welfare pubblico, dei compiti tradizionali di cura della persona, in passato esclusivamente affi- dati alla famiglia, che ne esigevano l’incondizionata stabilita`. Come e` stato osservato, il matrimonio non e` piu` un’istituzione(50), nella misura in cui riposa sempre piu` su un legame di tipo puramente individuale e contrattuale (51).
Non per nulla si ritiene probabile che la coppia monogama sia stata introdotta nella fase in cui e` comparsa l’agricoltura, allorche ́ il maschio ha assimilato l’importanza della compagna, diventata madre, per la discendenza di figli che ha cominciato a considerare di aver generato; l’agricoltura esige che la famiglia sia stanziale e, quindi, stabile, come e` stato assicurato dal matrimonio(52). Oggi l’agricoltura ha perso d’importanza e comunque e` da tempo industrializzata: in ogni campo il valore supremo e` quello della mobilita`, della disponibilita` al lavoro ed al consumo(53) e per i vincoli rigidi – come il matrimonio tradizionale – lo spazio e` assai ristretto, riservato alla volontaria e libera scelta, ovviamente meramente fattuale (54).
Come scrisse con singolare preveggenza, piu` di sessanta anni or sono, il trentenne Pietro Rescigno: «La famiglia ha perduto la sua funzione tradizionale sul piano dei rapporti economici e sul piano delle relazioni sociali. Puo` sembrare paradossale, ma, perduti questi valori economici e sociali, la famiglia si e` svuotata anche del suo contenuto e del suo alimento spirituale, cioe` dell’amore. Del resto, un pensatore non sospetto aveva gia` sottolineato che non si sta assieme per stare assieme, ma per “fare assieme qualcosa”. Abbiamo visto percio` dissolversi l’unita` della famiglia sotto ogni profilo, i membri della famiglia “amarsi male”, giudicarsi con un’asprezza aggressiva e crudele (il linguaggio della letteratura contemporanea ha usato per la prima volta, a proposito della famiglia, termini come “ispezione” o “inquisizione” o “processo”), una pretesa di giudicare che nasce dall’incapacita` di conoscersi (ne ha dato un quadro incredibile ed agghiacciante Jonesco, quando ci ha raccontato la storia paradossale di quei due coniugi che, dopo dieci o piu` minuti di conversazione banale, scoprono, da certe abitudini comuni, di essere marito e moglie)» (55). Cio` non significa ovviamente che la funzione economica della famiglia sia scomparsa e tuttora non esiga risposte dal diritto, come un’accurata indagine ha di recente confermato (56).
Una consimile prospettiva individualistica e contrattuale – per i piu` impensabile fino a qualche decennio fa – proprio a partire dalla l. n. 898/ 1970 ha stravolto il contesto tradizionale ed e` in continua affermazione.
Di recente le ragioni dell’individuo si sono riproposte con riguardo al problema della determinazione dell’assegno divorzile, la cui disciplina legislativa, risalente all’ormai lontano 1987, e` stretta tra le contrapposte esigenze di liberta` dell’ex sposo e di attuazione della solidarieta` postconiugale invocata da quello pregiudicato dalla rottura del vincolo. Il tema contrassegna in modo differente i vari modelli europei. Significativo a questo riguardo il clean break, di ascendenza anglosassone che ha fatto capolino anche da noi(57), ancorche ́ l’ordinamento italiano non sembri pronto a riceverlo anche considerando che il suo accoglimento richiederebbe una piu` vasta rivisitazione della disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi(58). Nel Regno Unito, ove e` stata concepita la citata formula del clean break, la permanenza di vincoli economici tra gli ex coniugi e` contemplata alla stregua di una soluzione del tutto residuale – cfr. § 25A(2) Matrimonial Causes Act(59) –. La legge in particolare obbliga il giudicante a considerare in prima istanza l’opportunita` del clean break e quindi di una divisione netta del patrimonio mediante financial orders (con la significativa eccezione della presenza di figli). I periodical payment orders eventualmente disposti, altresı`, possono avere durata limitata in corrispondenza della raggiunta autonomia patrimoniale dell’ex coniuge beneficiario.
Con riguardo all’ordinamento tedesco, la materia e` incardinata sul principio fondamentale della autoresponsabilita` (§ 1569 BGB), alla cui stregua “dopo il divorzio ciascuno dei coniugi deve farsi carico del proprio mantenimento” (60). Coerentemente, l’assegno divorzile ricorre soltanto in ipotesi connotate da esigenze di tipo squisitamente “alimentare”: assolve in altri termini una funzione assistenziale ed e` peraltro suscettibile di limita- zione temporale.
In Francia, i rapporti tra ex coniugi sono ispirati alla logica della table rase. La materia e` informata a un principio di concentrazione delle conseguenze del divorzio: con lo scioglimento del matrimonio, un’unica presta- zione di capitale (la prestation compensatoire, art. 270, comma 2, c.c.), a beneficio dell’ex coniuge che soffra la disparita` reddituale, adempie una funzione compensatoria, indennitaria e alimentare (61).
L’ordinamento spagnolo si connota invece per una maggiore vicinanza a quello italiano, contemplando una pensio ́n compensatoire, prestazione tendenzialmente periodica appannaggio dell’ex coniuge che subisca un peggioramento della situazione economica successivamente al divorzio, in ragione dello squilibrio patrimoniale in seno alla coppia (62). L’assegno puo` tuttavia essere sottoposto ad un termine. Puo` altres`ı prendere le forme di una rendita vitalizia ovvero dell’attribuzione, in unica soluzione, di un capitale o del diritto di usufrutto su determinati beni.
7. – Siamo dunque consapevoli che oggi i diritti e gli interessi individuali dominano tutte le relazioni familiari, non solo degli adulti, ma anche dei figli, perche ́ anche l’interesse del minore (63), che definiamo superiore, e` pur sempre interesse individuale di uno specifico soggetto minore.
Ma tutto questo significa che negli ordinamenti europei contemporanei, con il venir meno dell’indissolubilita` e della conseguente contrattualizzazione del vincolo di coppia, si sia perduta la dimensione sociale dei rapporti familiari o che, invece, essa si presenti sotto diverse angolazioni? L’idea che mi pare preferibile e` la seconda, e del resto la pandemia ha messo in luce sia il ruolo solidaristico e la funzione sociale che nell’emergenza la famiglia ha pur sempre il compito di svolgere, sia le tragiche conseguenze dell’allontanamento degli anziani dal suo interno.
Occorre a questo punto rilevare che alla precarizzazione della relazio- ne di coppia, avviatasi con l’introduzione del divorzio, l’ordinamento, cinquant’anni dopo, contrappone una forte consolidazione dei legami ge- nitoriali, attuata attraverso strumenti giuridici che in passato non avevano ragione di esistere perche ́ la tutela si indirizzava prioritariamente in favore dei figli legittimi, cosicche ́ i legami verticali erano garantiti dalla indisso- lubilita` del vincolo matrimoniale (64).
La stabilita` del legame di filiazione si presenta sotto un duplice aspet- to: in primo luogo con l’affermazione dello stato unico di figlio e con riguardo alle regole che, nell’ambito della crisi del rapporto genitoriale, disciplinano l’affidamento dei figli minori e gli obblighi nei confronti dei figli maggiorenni non autosufficienti; in secondo luogo, con riguardo al regime delle azioni di stato. Sotto il primo profilo occorre nuovamente ricordare che, a seguito della riforma intervenuta, e` stato affermato lo stato unico di figlio, il che significa che la condizione giuridica del nato e` indipendente dalla sussistenza del vincolo matrimoniale tra i genitori, ed e` uguale per tutti. Il dato di maggior interesse e` che non solo e` venuta meno la secolare differenziazione tra figli legittimi e figli naturali o illegit- timi, ma che il matrimonio non e` piu` la porta d’ingresso nella famiglia, in quanto il vincolo di parentela si instaura ora tra discendenti e collaterali indipendentemente dal rapporto giuridico matrimoniale dei genitori(65), cosicche ́ il figlio “entra in famiglia”.
La stabilita` del legame trova conferma nelle regole che governano la responsabilita` genitoriale, che sono le stesse sia nel caso di matrimonio o convivenza dei genitori, sia nel caso in cui essi vivono separatamente e non coabitano(66). In ogni caso, i genitori esercitano la responsabilita` di comune accordo e quindi devono relazionarsi tra loro per assumere le piu` opportune decisioni nei confronti dei figli, allo stesso modo in cui farebbero se coabitassero tutti assieme. Insomma, si e` genitori per sempre e in coppia, non uti singuli. In maniera corrispondente, il figlio e` titolare del diritto alla bigenitorialita`, cioe` a mantenere identici rapporti con i genitori e con i parenti dei relativi rami, anche quando questi non convivano. Sembra dunque che il legislatore esiga che i rapporti familiari, come tali, non debbano risentire del venir meno o addirittura dell’insussistenza ab origine della relazione orizzontale, che nel passato regime costituiva la base della famiglia.
Un altro profilo che testimonia l’intento del legislatore di rendere stabile la filiazione e` dato trarre dalla disciplina delle azioni di stato. Occorre ricordare che prima delle riforme degli anni ’70 vigeva il principio del favor legitimitatis che consentiva l’azione di disconoscimento della paternita` solo al marito della donna coniugata, che doveva esercitarla subito dopo la nascita del figlio, in un termine molto breve(67). Questo, da un lato garantiva la stabilita` della famiglia, dall’altro sacrificava l’emersione della verita` della filiazione. Per contro l’azione di impugnativa del riconoscimento del figlio naturale era esperibile da chiunque ne avesse interesse ed era imprescrittibile, proprio in considerazione del fatto che, in quell’epoca, il figlio concepito fuori del matrimonio non era giuridica- mente inserito in una rete di rapporti familiari. Con le riforme degli anni ’70 ha trovato ingresso il principio della verita` nei rapporti di filiazione, che poteva essere accertata in un tempo anche molto successivo a quello della nascita. Occorre anche ricordare che il principio della verita` poteva finalmente imporsi grazie ai progressi delle scienze mediche che, a partire dagli anni Ottanta, consentivano di escludere e di determinare con certezza la paternita` del nato.
Piu` di recente – in Italia dal 2012 – il legislatore ha posto nuovi limiti temporali all’accertamento della verita`, limiti ai quali non soggiace il figlio, per il quale le relative azioni sono imprescrittibili. Per gli altri, e particolarmente per colui che viene indicato come padre, decorsi cinque anni dalla nascita, l’azione non e` piu` esperibile e lo stato di filiazione si consolida anche se si sia scoperto che esso non corrisponde alla verita` biologica della procreazione ex artt. 244, comma 5, c.c. e 263, comma 4, prima parte, c.c. (68). L’elemento biologico ha cosı` perduto quella primaria rilevanza che gli era stata attribuita ed e` stato sostituito dall’interesse del figlio – che, a ben vedere, riflette invero anche l’interesse piu` ampio dell’intera societa` – alla stabilita` della relazione con chi risulti suo genitore affinche ́ venga a essere accudito e mantenuto nel contesto relazionale in cui e` rimasto collocato per un tempo significativo (69).
Come e` stato scritto, una tale evoluzione si e` resa necessaria «in tempi ove le famiglie sono fragili, le coppie instabili e i minori sballottati da una famiglia all’altra. Il minore, come detto, rimane uno degli ultimi elementi di stabilita` a partire dal quale il legislatore potra` ricostruire il diritto della famiglia» (70).
In questo quadro, volendo ricercare l’odierno fondamento giuridico delle relazioni familiari, torna singolarmente attuale il notissimo passo di Cicerone, che un secolo fa ispiro` la prolusione bolognese di Antonio Cicu Matrimonium seminarium reipublicae(71). Pare infatti potersi affermare che lo scemare della vis matrimonii conduca a concludere che oggi la prima forma di societa` – che continuiamo a chiamare famiglia – piuttosto che nel matrimonio trovi il proprio fondamento nella procreazione, come del resto, secondo Cicerone stesso, avveniva in origine, se e` vero che prima societas in ipso coniugio [vocabolo tradotto anche come “accoppiamento”] est, proxima in liberis (72).
Gli attuali lineamenti della famiglia, pertanto, appaiono modificati, non e` piu` il matrimonio il seminarium reipublicae, quanto piuttosto, come ai primordi, il fatto della procreazione. In questo senso, come e` stato scritto, «L’indissolubilita` del nucleo familiare, uno dei cardini del diritto di famiglia novecentesco nella declinazione italiana, e` sopravvissuta al divorzio ritagliandosi lentamente come risposta pesante ai problemi solle- vati dalla leggerezza dei legami sentimentali divenuti flessibili se non in- formali, un pervasivo spazio culturale e sociologico aggrappato al giuridico rispetto al diritto dei minori alla stabilita` affettiva anche all’interno di una famiglia resa indissolubile dalla filiazione» (73).
Un’evoluzione cosı` radicale come quella che si e` prodotta negli ultimi cinquant’anni puo` creare ad un tempo facili entusiasmi oppure desiderio nostalgico di antichi modelli. Il giurista e` tenuto ad attenersi con realismo a cio` che la concreta esperienza sociale, che peraltro non segue necessariamente un percorso lineare e progressivo, sottopone alla sua indagine. A questo riguardo soccorrono le lucide parole scritte quasi cento anni fa da Thomas Mann a proposito della crisi del matrimonio, questione sulla quale gia` allora si rifletteva non senza preoccupazione: “In ogni campo la cosa piu` dannosa e piu` sbagliata e` la restaurazione di cio` che fu, giacche ́ indietro non si torna. Ogni evasione in forme storiche ormai svuotate di vita e` oscurantismo; ogni pia repressione della conoscenza non produce che menzogna e malattia. E` una pietas falsa, votata alla morte e in fondo priva di autentica fede, giacche ́ non crede nella vita e nelle sue inesauribili forze risanatrici. La via dello spirito deve, in tutti campi, essere percorsa fino in fondo, affinche ́ l’anima possa tornare ad essere. Non si tratta di reprimere e di restaurare, ma di assimilare, nel corpo e nello spirito, la nostra conoscenza, cosı` da costruire una nuova dignita`, una nuova forma, una nuova cultura” (74).
NOTE;
(*) Il saggio riproduce, con l’aggiunta delle note, la Relazione tenuta al Dottorato di Scienze giuridiche dell’Universita` di Firenze il 31 gennaio 2020 ed e` destinato agli Studi in Onore di Giuseppe Vettori.
(1) E. QUADRI, Crisi della coppia: a cinquant’anni dalla legge sul divorzio, in F. it., 2020, V, c. 167.
(2) C. cost. 3 dicembre 1969, n. 147, in F. it., 1970, I, c. 17, e, in precedenza, C. cost. 19 dicembre 1968, n. 126, in G. cost., 1968, p. 2175 ss., con note di G. GIANZI, L’adulterio alla luce di due importanti sentenze della Corte Costituzionale; F. MODUGNO, L’adulterio come delitto e come causa di separazione (in margine al commento del prof. Salvatore Satta alle sentenze n. 126 e n. 127 della Corte Costituzionale); R. ZACCARIA, Adulterio: violazione dell’eguaglianza tra coniugi non «giustificata» dall’unita` della famiglia, C. cost. 19 dicembre 1968, n. 127, in F. it., 1969, I, c. 4.
(3) In argomento cfr. C. RIMINI, Il nuovo divorzio, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, La crisi della famiglia, 2, Milano 2015, p. 15, nt. 32; E. QUADRI, voce Divorzio nel diritto civile e internazionale, in Dig. disc. priv. – sez. civ., VI, Torino 1990, p. 508 ss. Tra i contributi dell’epoca, si v. almeno G. AMATO-P. RESCIGNO-S. RODOTA` -M. GIORGIANNI-P. UNGARI, Cin- que note sul divorzio, in Pol. d., 1970, p. 354; A. TRABUCCHI, Matrimonio e divorzio, in questa Rivista, I, 1971, p. 1; G. BALBI, Affectio maritalis e divorzio, in questa Rivista, 1972, I, p. 217.
(4) Come nell’art. 12, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
(5) P. UNGARI, Il diritto di famiglia in Italia, Dalle Costituzioni “giacobine” al Codice civile del 1942, Bologna 1970.
(6) In argomento, cfr. G. CIAN, Sui presupposti storici e sui caratteri generali del diritto di famiglia riformato, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, diretto da CARRARO- OPPO-TRABUCCHI, I, 1, Padova 1977; F. D’AGOSTINO-G. DELLA TORRE, Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali e disciplina giuridica, in G. CAMPAGNINI (a cura di), Le Stagioni della famiglia. La vita quotidiana dall’unita` agli anni Settanta, Cinisello Balsamo 1994, p. 215-277; G. FREZZA, (a cura di) Trenta anni dalla Riforma di diritto di famiglia, Milano 2005, passim; G. FERRANDO, Il diritto di famiglia oggi: c’e` qualcosa di nuovo, anzi d’antico, in Pol. d., 2008, p. 3.
(7) In argomento C. RIMINI, Il nuovo divorzio, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, cit., p. 16, nt. 39.
(8) A riguardo, cfr. A. RENDA, Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale, Milano
2013, p. 171 ss., il quale, prima del divorzio breve, della possibilita` di conseguirlo tramite negoziazione assistita o davanti al sindaco e prima della disciplina dell’unione civile, si interrogava, sulla scia di MENGONI, (La famiglia in una societa` complessa, in Iustitia, 1990, p. 5), sulla questione se la dissolubilita` del matrimonio per divorzio fosse logicamente compatibile con l’essenza del matrimonio, concludendo (p. 176) che l’indissolubilita` non costituisce un elemento essenziale del matrimonio istituzione in senso solidaristico, elemento che si ravvisa piuttosto nella “stabilita` qualificata della quale sono corollario – in luogo dell’indissolubilita` del vincolo – la perpetuita` dell’impegno dei coniugi alla comunione di vita e la configurazione del divorzio come rimedio eccezionale per l’impossibilita` sopravvenuta di mantenere tale comunione”.
(9) V. SCALISI, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, in questa Rivista, 2013, p. 7 ss.; F. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, in questa Rivista, 2002, I, p. 509 ss.
(10) L’affermazione non e` a mio avviso contraddetta dai rilievi di P. UNGARI, Il diritto di famiglia in Italia, cit., p. 191.
(11) M. SESTA, Profili di giuristi contemporanei: Antonio Cicu e il diritto di famiglia in Materiali per una storia della cultura giuridica, raccolti da G. TARELLO, VI, Bologna 1976, p. 454.
(12) A. SACCHI, voce Divorzio, in Dig. it., IX, Torino 1899-1902, p. 391, spec. p. 430- 434; A. MARONGIU, voce Divorzio (storia dell’istituto), in Enc. dir., XIII, Milano 1964, p. 482, spec. p. 499 ss.; A.C. JEMOLO, voce Divorzio (ordinamento italiano), ivi, p. 507.
(13) Per un’ampia ricostruzione dei rapporti tra matrimonio, famiglia e filiazione, cfr. A. CICU, La filiazione, 2a ed., in Tratt. Vassalli, III, 2, Torino 1969, p. 88 ss., p. 103 ss. (14) Per una ricostruzione del dibattito dottrinale successivo all’entrata in vigore della Costituzione, cfr. R. BIAGI GUERINI, Famiglia e Costituzione, Milano 1989; P. PASSANITI, Diritto di famiglia e ordine sociale: il percorso storico della “societa` coniugale” in Italia, Milano 2011, p. 501; M. SESTA, in Codice della famiglia, a cura di ID., sub art. 29 Cost., 3a ed.,
Milano 2015, p. 80 ss.
(15) F. LUSSANA, Famiglia e indissolubilita` del matrimonio nel dibattito dell’assemblea costituente, in Studi storici, 2014, p. 518; P. PASSANITI, Diritto di famiglia e ordine sociale: il percorso storico della “societa` coniugale” in Italia, cit., p. 535; R. BIAGI GUERINI, Famiglia e Costituzione, cit., p. 16; tra i contributi del tempo C. GRASSETTI, I principi costituzionali relativi al diritto familiare, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. CALAMANDREI-A. LEVI, Firenze 1950, p. 285 ss.; C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in Studi in onore di Antonio Cicu, I, Milano 1951, p. 556 ss.
(16) D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, I, 2a ed., Torino 1949, p. 544.
(17) C. cost. 5 luglio 1971, n. 169, in F. it., I, 1971, c. 1753; C. cost. 11 dicembre 1973, n. 176, in F. it., 1974, I, c. 11.
(18) P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli 1973, p. 345.
(19) Al riguardo si vedano i rilievi di M. GIORGIANNI, Cinque note sul divorzio, I, cit., p. 354.
(20) La questione e` ricostruita da C. RIMINI, Il nuovo divorzio, cit., p. 19.
(21) C. RIMINI, Il nuovo divorzio, cit., p. 21; si vedano le differenti considerazioni di A. TRABUCCHI, Matrimonio e divorzio, cit., p. 11.
(22) Cfr. M. BESSONE, Rapporti etico-sociali Art. 29 – 34, sub art. 29 Cost., in Comm. della Costituzione, (a cura di) G. BRANCA, Bologna 1976, passim.
(23) M. SESTA, Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare, in Studi in onore di Pietro Rescigno, II, Milano 1998, 2, p. 811.
(24) Volendo stilare un elenco, ancorche ́ incompleto, possono ricordarsi: l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia; l. 29 luglio 1975, n. 405, Istituzione dei consultori; l. 22 maggio 1978 n. 194, Norme per la tutela sociale della maternita` e sull’in- terruzione volontaria della gravidanza; l. 1 agosto 1978, n. 436, Norme integrative della l. 1 ̊ dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio; l. 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; l. 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia; l. 6 marzo 1987, n. 74, Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio; l. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile; l. 28 marzo 2001, n. 149, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori; l. 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari; l. 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita; l. 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli; l. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali; d. legisl. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; d.l. 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione del- l’arretrato in materia di processo civile (convertito con modifiche l. 10 novembre 2014, n. 162); l. 6 maggio 2015, n. 55, Disposizioni in materia discernimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche ́ di comunione tra i coniugi; l. il 20 gennaio 2016, n. 12, Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia; l. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze; d. legisl. 19 gennaio 2017, n. 5, Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche ́ modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’art. 1, comma 28, lett. a) e c), l. 20 maggio 2016, n. 76.; d. legisl. 19 gennaio 2017, n. 6, Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’art. 1, comma 28, lett. c), l. 20 maggio 2016, n. 76; d. legisl. 19 gennaio 2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto interna- zionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’art. 1, comma 28, lett. b), l. 20 maggio 2016, n. 76; l. 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; l. 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento; l. 11 gennaio 2018, n. 4, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.
(25) Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, L’Aja 25 ottobre 1980; Convenzione sui diritti del fanciullo, Nazioni Unite, 20 novembre 1989; Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo, 25 gennaio 1996; Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita` genitoriale e di misure di protezione dei minori, L’Aja 19 ottobre 1996; Direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, n. 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare; Reg. CE del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201/ 2003, relativa alla competenza, a riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita` genitoriale; Convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, L’Aja 23 novembre 2007; Reg. CE del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; Reg. UE del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Cfr. i commenti di P. DE CESARI-A. ZANOBETTI-E. BERGAMINI-M. MARCHEGIANI, in Codice della famiglia, a cura di M. SESTA, 3a ed., Milano 2015, p. 2927 ss.
(26) M. SESTA-V. CUFFARO (a cura di), Famiglia, persone e successioni nella giurisprudenza costituzionale, Napoli 2006; M. SESTA, Diritto di famiglia e Costituzione oggi. Dialogo con Mario Segni, ne Lo Stato, 2019, p. 310 ss.
(27) Vedine richiamati alcuni in M. SESTA, Diritto di famiglia e Costituzione oggi, cit., p. 312 ss.
(28) V. SCALISI, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, cit., p. 17; M.G. CUBEDDU WEID- MANN, Il diritto di famiglia in Europa, in Tratt. Bessone, I, Torino 2010, p. 69 ss.; G. FERRANDO, Il contributo della Corte europea dei diritti dell’uomo all’evoluzione del diritto di famiglia, in Un nuovo diritto di famiglia europeo, a cura di M.C. ANDRINI, Padova 2007, p. 135 ss.
(29) Sul percorso che porto` alla riforma del diritto di famiglia cfr. La riforma del diritto di famiglia. Atti del Convegno di Venezia, Padova 1967; La riforma del diritto di famiglia. Atti del II Convegno di Venezia, Padova 1972. Tra i primi commenti alla riforma, cfr. Comm. rif. dir. fam., diretto da CARRARO-OPPO-TRABUCCHI, cit.
(30) In argomento cfr. C. GRASSETTI, Dello scioglimento del matrimonio e della separa- zione dei coniugi, in Comm. Dir. It. Fam., diretto da CIAN-OPPO-TRABUCCHI, II, Padova 1992, p. 672 ss.
(31) C. RIMINI, Il nuovo divorzio, cit., p. 21.
(32) M.N. BUGETTI, La risoluzione extragiudiziale del conflitto coniugale, Milano 2015, p. 54 ss.; C. RIMINI, Il nuovo divorzio, cit., p. 22, il quale esattamente rileva che «quasi mezzo secolo dopo l’approvazione della legge sul divorzio, l’impianto formale su cui essa si reggeva e` stato spazzato via, con una dose di spavalderia, per decreto».
(33) M. SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, in Fam. e d., 2015, p. 296.
(34) Sul divorzio breve C. RIMINI, Il nuovo divorzio, cit., p. 12 ss.; F. DANOVI, Il processo di separazione e divorzio, in Tratt. Cicu Messineo Mengoni, La crisi della famiglia, 4, Milano 2015, p. 867.
(35) Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099, in F. it., 2008, I, c. 128.
(36) Sia consentito l’uso del termine sulla scia di Luigi Mengoni, che l’adopero` per sottolineare la novita` della disciplina della successione del coniuge introdotta dalla riforma del 1975: cfr. L. MENGONI, Parte speciale. Successione legittima, in Tratt. Cicu Messineo, Successioni per causa di morte, 1, 6a ed., Milano 1999, p. 148.
(37) M. SESTA, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in questa Rivista, 2014, p. 1; ID., voce Filiazione (diritto civile), in Enc. dir., Annali, VIII, Milano 2015, p. 454; C.M. BIANCA, La legge italiana conosce solo figli, in questa Rivista, 2013, p. 1; sullo stato unico di figlio, si v. C.M. BIANCA, La riforma della filiazione, in Nuove l. civ. comm., 2013, p. 437 ss.; M. BIANCA, L’unicita` dello stato di figlio, ne La riforma della filiazione, a cura di C.M. BIANCA, Padova 2015, p. 3 ss.
(38) Sulle innovazioni introdotte dalla riforma alla disciplina della parentela si v. M. VELLETTI, La nuova nozione di parentela, in Nuove l. civ. comm., 2013, p. 441. Con riferimento al cognome, anche dopo la riforma, al figlio viene attribuito, di regola, quello paterno, sia che si tratti di figlio nato nel o fuori del matrimonio: cfr. S. TROIANO, Il cognome del figlio nato fuori del matrimonio (Art. 262, come modificato dall’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 154/2013), ne La riforma della filiazione, a cura di C.M. BIANCA, cit., p. 296 ss.; F. FAROLFI, in Codice della famiglia, (a cura di) M. SESTA, sub art. 262 c.c., 3a ed., Milano 2015, p. 1035; M. TRIMARCHI, Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma, in Fam. e d., 2013, p. 243 ss. Come noto, la Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, in F. it., 2017, I, c. 6, con nota di G. CASABURI, ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., nonche ́ dall’art. 72, comma 1, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento stato civile) ed artt. 33 e 34, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regola- mento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno.
(39) M. SESTA, Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi, in Fam. e d., 2019, p. 1049.
(40) C. cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Fam. e d., 2010, p. 653, con nota di M. GATTUSO, La Corte costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso.
(41) Cass. 15 marzo 2012, n. 138, in Fam. e d., 2012, p. 665, con nota di M. GATTUSO,
“Matrimonio”, “famiglia” e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la “doppia svolta” della Corte europea dei diritti dell’uomo.
(42) Corte EDU 15 marzo 2012, Gas e Dubois c. Francia (ric. 25951/07), in Guida dir., 2012, p. 39, con nota di M. CASTELLANETA, La scelta non viola il diritto al rispetto della vita familiare.
(43) M. SESTA, in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura di ID., sub art. 1, comma 1, l. 20 maggio 2016, n. 76, Milano 2017, p. 169 ss.; ID., La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e d., 2016, p. 881; G. DE CRISTOFARO, Le “unioni civili” fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1 ̊-34 ̊ dell’art. 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, in Nuove l. civ. comm., 2017, p. 101; C.M. BIANCA (a cura di), Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/ 2017; d.lgs. n. 7/2017, Torino 2017.
(44) L. BALESTRA, in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura di M. SESTA, sub art. 1, commi 36-37 (prima parte), l. 20 maggio 2016, n. 76, cit., p. 1221 ss.
(45) C. RIMINI, in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura di M. SESTA, sub art. 1, co. 24, l. 20 maggio 2016, n. 76, cit., p. 1078; F. DANOVI, ivi, sub art. 1, co. 25, p. 1085, e sub artt. 6 e 12, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, p. 1196.
(46) Come nella fattispecie esaminata da Cass. 16 ottobre 2020, n. 22604, www.dejure.it, M. SESTA, Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi, in Fam. e d., 2019, p. 1052.
(47) Al riguardo, cfr. AA.VV., Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, a cura di U. SALANITRO, Pisa 2019; M.R. MARELLA-G. MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto, Roma-Bari 2014.
(48) E` significativo che in proposito la Cassazione, con la gia` richiamata enfatica espressione di «diritto costituzionalmente fondato di ottenere la separazione personale», sottolinei da tempo l’assenza di argini alla volonta` di uno dei coniugi di porre termine alla convivenza matrimoniale e dare avvio al percorso che puo` condurre alla definitiva rottura del vincolo (Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099, cit.).
(49) M. SESTA, La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali, in R. trim. d. proc. civ., 2017, p. 567 ss.; e in Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e
successioni, in Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, a cura di G. CONTE-S. LANDINI, Man- tova 2017, p. 235 ss.; M. SESTA, La crisi genitoriale tra pluralita` di modelli di coppia e regole processuali, in Fam. e d., 2017, p. 1145; ID., Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare, in Studi in onore di Pietro Rescigno, cit., p. 811; P. ZATTI, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, in Tratt. Zatti, I, Famiglia e matrimonio, 1, a cura di G. FERRANDO-M. FORTINO-F. RUSCELLO, 2a ed., Milano 2011, p. 22; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unita` a oggi, in questa Rivista, 2013, p. 1043 e 1287; ID., «Famiglia» e «famiglie» in Europa, cit., 2013, p. 7. Sulla dialettica tra le molteplici prospettive, G. FURGIUELE, Liberta` e famiglia, Milano 1979, passim, particolarmente p. 109 ss.
(50) Come, sulle orme di Raiser, ancora alla fine del secolo scorso lo definiva, P. RESCIGNO, Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma, in questa Rivista, 1998, I, p. 109, e in Matrimonio e famiglia. Cinquant’anni del diritto italiano, Torino 2000, p. 11.
(51) A. DE BENOIST, I demoni del bene. Dal nuovo ordine morale all’ideologia del genere, Napoli 2015, p. 162.
(52) A. NAOURI, Adulteri, Torino 2007, p. 25.
(53) Z. BAUMAN, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, Trento 2007, passim.
(54) Al riguardo, merita un richiamo la forma del “covenant marriage”, prevista dagli ordinamenti della Louisiana, Arizona e Arkansas. Il c.d. “matrimonio di alleanza” prevede che i coniugi possano addivenire al divorzio solamente al ricorrere di determinante circo- stanze molto gravi (il motivo meno rigoroso, ad esempio, e` che i coniugi vivano separati da almeno due anni). In questi tre stati solamente una piccola minoranza di sposi ha optato per un istituto cosı` vincolante. Sull’argomento, cfr. J.A. NICHOLS, Louisiana’s Covenant Marriage Law: A First Step Towards a More Robust Pluralism in Marriage and Divorce Law?, in Emory Law Journal, 1998, p. 929; S.L. NOCK-L.A. SANCHEZ-J.D. WRIGHT, Covenant Marriage: The Movement to Reclaim Tradition in America, in Rutgers University Press, 2008, p. 212.
(55) P. RESCIGNO, Le societa` intermedie, ne Il Mulino, 1958, p. 3 ss., e in Persona e comunita`. Saggi di diritto privato, Bologna 1966, p. 54.
(56) L. BALESTRA, Business e sentimenti, Bologna 2020.
(57) Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, in Fam. e d., 2017, p. 636 ss., con nota di E. AL MUREDEN, L’assegno divorzile tra autoresponsabilita` e solidarieta` post-coniugale, ove si statuisce che l’assegno divorzile e` dovuto solamente quanto all’ex coniuge manchino i mezzi necessari alla propria indipendenza economica.
(58) La Cassazione a Sezioni Unite, discostandosi dalla menzionata sentenza n. 11504/
2017, ha chiarito che – in caso di accertata sperequazione economico-reddituale tra gli ex coniugi – spetta a quello svantaggiato un assegno la cui entita` deve essere ragguagliata al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare valorizzando le aspettative professionali ed economiche sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’eta` del richiedente. Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in Fam. e d., 2018, p. 955 ss., con commenti di C.M. BIANCA, Le Sezioni unite sull’assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarieta` postconiugale; E. QUADRI, Il superamento della distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio; M. SESTA, Attribuzione e determinazione dell’assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare; E. AL MUREDEN, L’assegno divorzile e l’assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni unite; (sul versante processuale) F. DANOVI, Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle parti e poteri del giudice; F. TOMMASEO, La decisione delle Sezioni Unite e la revisione ex art. 9 l. div. dell’assegno postmatrimoniale; in Corr. giur., 2018, p. 1843 ss., con nota di S. PATTI, Assegno di divorzio: il “passo indietro” delle Sezioni Unite; in G. it., 2018, p. 1843 ss., con nota di C. RIMINI, il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa; in F. it., 2018, p. 2671 ss., con nota di M. BIANCA, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?; v. altresı` L. BALESTRA, L’assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni unite, in Familia, 2019, p. 15.
(59) A mente del quale «Where the court decides […] to make a periodical payments or secured periodical payments order in favor of a party to the marriage, the court shall in particular consider whether it would be appropriate to require those payments to be made or secured only for such term as would in the opinion of the court be sufficient to enable the party in whose favor the order is made to adjust without undue hardship to the termination of his or her financial dependence on the other party». In argomento, cfr. E. AL MUREDEN, Conseguenze patrimoniali del divorzio e parita` tra coniugi nelle «Leading decisions» inglesi: verso una nuova valenza dell’istituto matrimoniale?, in R. trim. d. proc. civ., 2009, p. 211.
(60) «Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst fu ̈r seinen Unterhalt zu sorgen». In argomento, cfr. M. SESTA, L’assegno divorzio nella prospettiva italiana e in quella tedesca, in Familia, 2019, p. 3 e in Liber amicorum Angelo Dav`ı, I, Napoli 2019, p. 1287.
(61) «L’un des e ́poux peut eˆtre tenu de verser a` l’autre une prestation destine ́e a` compenser, autant qu’il est possible, la disparite ́ que la rupture du mariage cre ́e dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caracte`re forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixe ́ par le juge». In argomento, cfr. C. BENANTI, Prestation compensatoire e assegno di divorzio tra logica redistributiva e logica riparatrice, in questa Rivista, 2020, p. 1115; D.M. LOCATELLO, La tutela della parte debole tra solidarieta` e auto responsabilita`. Le soluzioni dell’ordinamento francese, ne Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale, a cura di E. AL MUREDEN-R. ROVATTI, Torino 2020, p. 81.
(62) Cfr. art. 97, comma 1, c.c.: «El co ́ nyuge al que la separacio ́ n o el divorcio produzca un desequilibrio econo ́mico en relacio ́n con la posicio ́n del otro, que implique un empeoramiento en su situacio ́ n anterior en el matrimonio, tendra ́ derecho a una compensacio ́ n que podra ́ consistir en una pensio ́ n temporal o por tiempo indefinido, o en una prestacio ́ n u ́ nica, segu ́ n se determine en el convenio regulador o en la sentencia». In argomento, cfr. M. DE PAMPHILIS, La tutela della parte debole tra solidarieta` e autoresponsabilita`. Le soluzioni del- l’ordinamento spagnolo, ne Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale, a cura di E. AL MUREDEN-R. ROVATTI, cit., p. 101.
(63) In argomento, di recente cfr. M. DI MASI, L’interesse del minore, il principio e la clausola generale, Napoli 2020, passim.
(64) M. SESTA, La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali, cit., p. 578.
(65) M. SESTA, Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi, cit., p. 1053; ID. voce Filiazione (diritto civile), cit., p. 448.
(66) In argomento, L. LENTI, Responsabilita` genitoriale, in Tratt. Zatti, Le riforme, 2, Il nuovo diritto della filiazione, a cura di L. LENTI-M. MANTOVANI, Milano 2019, p. 375 ss.; G. LA ROSA, in Comm. Gabrielli, Della famiglia, (a cura di) G. LA ROSA, sub art. 316 c.c., 2a ed., Torino 2018, p. 613 ss.; E. AL MUREDEN, in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura di M. SESTA, sub art. 316 c.c., cit., p. 1664 ss.
(67) A. CICU, La filiazione, in Tratt. Vassalli, cit., p. 88 ss., p. 103 ss., particolarmente p. 133 e 142 ss.
(68) M. SESTA, L’accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013, in Fam. e d., 2014, p. 454.
(69) M. SESTA, voce Filiazione (diritto civile), in Enc. dir., cit., p. 446.
(70) P. MALAURIE-L. AYNES, La famille, a cura di P. MALAURIE-H. FULCHRON, Paris 2014, p. 382.
(71) A. CICU, Matrimonium seminarium reipublicae, in Arch. giur., 1921, p. 101, e in Scritti minori di Antonio Cicu, Milano 1965, I, 1, p. 199.
(72) CICERONE, De Officiis, I, § 54.
(73) P. PASSANITI, Diritto di famiglia e ordine sociale: il percorso storico della societa` coniugale in Italia, cit., p. 639.
(74) T. MANN, Lettera sul matrimonio, [1925], trad. it. a cura di I.A. CHIUSANO, Milano 1958, p. 47.