Con sentenza n. 4038/2024, depositata il 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del valore probatorio della relazione investigativa con riferimento alla prova della violazione, posta a base della richiesta di addebito della separazione, dell’obbligo di fedeltà da parte di un coniuge.

Confermando il proprio precedente orientamento, la Suprema Corte ha ribadito che la relazione investiva rientra nel novero delle prove atipiche e, come tale, ha valore indiziario ed è liberamente valutabile dal giudice (art. 116 c.p.c.), unitamente agli altri elementi ritualmente acquisiti. Con preciso riguardo al materiale fotografico allegato alla relazione investigativa, i Giudici di legittimità hanno precisato che esso è certamente utilizzabile ai fini della decisione alla luce della previsione generale di cui all’art. 2712 c.c.; ciò anche nell’ipotesi di “disconoscimento” della parte contro la quale esso è prodotto.

La Corte di legittimità ha poi ricordato che la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce una condotta particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui emerga la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

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