Può accadere che il genitore collocatario dei figli decida di trasferirsi, insieme a loro, per motivazioni di lavoro o per altre ragioni di ordine personale. 

Può questi essere autorizzato a trasferirsi con il minore senza il consenso dell’altro genitore?
Quali sono i criteri a cui il Giudice deve attenersi per decidere in merito al trasferimento del figlio? 

Innanzitutto, è bene ricordare che l’art. 337 ter, terzo comma – applicabile nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonioovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio – stabilisce che igenitori debbano concordare congiuntamente «la scelta della residenza abituale del minore». Questa norma risponde alla finalità di realizzare concretamente il diritto del minore alla bigenitorialità, ovverosia il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Pertanto, nel caso in cui i genitori siano in disaccordo, essi potranno rivolgersi al giudice.

È indubitabile che, anche in carenza di un accordo fra i due genitori, ciascuno di essi sia assolutamente libero di trasferirsi; si tratta, quindi, di verificare come l’esercizio di tale diritto incida sul rapporto tra i genitori e i figli minori. In proposito, si ritiene che la libertà del genitore di trasferirsi – per poter realizzare le proprie aspirazioni personali, sociali e lavorative – non comporti necessariamente la perdita dell’idoneità all’affidamento o alla prevalente collocazione presso di sé dei figli minori. 

Per tale ragione, il giudice adito per decidere sulla richiesta di trasferimento del minore deve esclusivamente valutare se sia più funzionale al suo interesse il collocamento presso l’uno o l’altro genitore: in buona sostanza, sarà considerato innanzitutto il diritto del minore ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della sua personalità, nonché a conservare equilibrati e adeguati rapporti con entrambi i genitori

La decisione viene assunta sulla scorta di criteri di elaborazione giurisprudenziale, in particolare il giudice dovrà valutare:

  • le motivazioni del trasferimento prospettato, che non devono rispondere alla soddisfazione di bisogni superficiali o narcisistici, quali ad esempio occasioni lavorative più remunerative o un mero “cambio di ambiente sociale”;
  • i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario;
  • la disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale;
  • la tutela delle relazioni consolidate del minore (con i parenti, con gli ascendenti, con le figure chiave di ciascun ramo genitoriale, con gli amici);
  • le caratteristiche dell’ambiente ove il genitore collocatario preferenziale intende trasferirsi;
  • gli effetti del trasferimento sul minore comparati con il suo irrinunciabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica;
  • l’età del minore;
  • la volontà del minore di volersi trasferire, qualora possa essere espressa in considerazione di un’età che lo consente.
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