È necessario accettare l’eredità con beneficio d’inventario e aver portato a termine l’inventario onde proporre l’azione di riduzione nei confronti di un soggetto terzo .
Con la sentenza n. 19010/2024 la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui il legittimario che, assumendo di essere leso nella quota di legittima, voglia agire in riduzione contro il donatario e/o legatario che non sia coerede deve accettare l’eredità con beneficio di inventario (art. 564 c.c.) e procedere all’inventario. Diversamente, egli potrà promuovere l’azione nei soli confronti dei coeredi, sempre che ne sussistano i presupposti.
La ratio di tale previsione, come incidentalmente si dà atto nella pronuncia in commento, va ravvisata nell’esigenza di tutelare i terzi donatari e/o legatari – che potrebbero non avere contezza dell’effettiva consistenza e del valore del patrimonio ereditario – da azioni avventate del legittimario che agisca in riduzione nonostante la capienza del patrimonio lasciato dal Defunto. Tale esigenza non è ravvisabile laddove l’azione sia esercitata nei confronti degli eredi, poiché consapevoli della consistenza del patrimonio ereditario e in possesso degli strumenti utili a compiere ogni opportuna verifica.
Tale rischio è per l’appunto scongiurato dall’allestimento dell’inventario, secondo le forme e le modalità prescritte dal Codice di Procedura Civile (artt. 769-777 c.p.c.) e nei termini indicati dagli artt. 485, 487 e 488 c.c. L’inventario, infatti, reca un accertamento ufficiale – preventivo all’esercizio dell’azione di riduzione – del patrimonio di cui il defunto era titolare al tempo della morte.
Ciò è coerente con il fatto che, alla stregua dell’ultimo inciso del primo comma dell’art. 564 c.c., il legittimario che abbia accettato con beneficio d’inventario e abbia portato a termine l’inventario ma sia poi decaduto può comunque agire in riduzione nei confronti dei terzi ; la preventiva redazione dell’inventario è, infatti, garanzia idonea e sufficiente a tutelare gli interessi dei beneficiari delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che si assumono lesive.
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