È stata pubblicata in data 1° giugno 2022 in Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/01/22/s1/pdf) l’attesissima e “rivoluzionaria” sentenza della Corte Costituzionale del 27 aprile – 31 maggio 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del nostro ordinamento che attribuivano in via automatica al figlio il cognome del padre.

Come si legge in motivazione, la Consulta ha rilevato che la regola dell’attribuzione al figlio del solo cognome paterno, che costituisce il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, “oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre” e si traduce nella “invisibilità della donna”. In particolare, l’automatismo imposto reca il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, ponendosi così in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La “nuova” regola è, dunque, l’attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori. A tale riguardo, nella parte motiva della decisione, è stato evidenziato che “la proiezione sul cognome del figlio del duplice legale genitoriale è la rappresentazione dello status filiationis: trasla sull’identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali”.

Resta salvo un diverso accordo tra i genitori, che hanno facoltà di attribuire al figlio il cognome di uno di loro e, quindi, di “compendiare in un unico cognome il segno identificativo della loro unione”. In mancanza di accordo in tal senso tra i genitori, che non è surrogabile, neppure in via giudiziale, devono necessariamente attribuirsi al figlio i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi individuato.

Ove, invece, difetti l’accordo circa l’ordine di attribuzione, per dirimere il contrasto insorto potrà ricorrersi all’autorità giudiziaria (tramite gli strumenti attualmente offerti dagli artt. 316, 337 ter, 337 quater e 337 octies c.c., salvo altri che dovessero essere introdotti dal Legislatore).

Le “nuove” regole in materia di attribuzione del cognome si applicano, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale a tutte le “ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”.

Si segnala, infine, che, nella motivazione, la Corte Costituzionale ha posto l’attenzione sulla necessità non procrastinabile di un intervento del Legislatore diretto “ad impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi di generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”.

La Consulta ha altresì demandato al Legislatore il compito di “valutare l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle”.

Per saperne di più contatta lo Studio Legale Sesta – Ruggini (studio@studiosesta.it; 051/235310).

Avv. Benedetta De Bellis

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