La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12259/2022 del 14/4/2022 (http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220414/snciv@s30@a2022@n12259@tO.clean.pdf), confermando il proprio orientamento, ha ribadito il principio per cui “la voltura catastale ha rilievo sia agli effetti civili che a quelli fiscali” di tal ché essa costituisce “atto idoneo ad integrare un’accettazione tacita dell’eredità”; ciò a differenza della “mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale”.

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L’accettazione dell’eredità consegue ad un’espressa dichiarazione di volontà in tal senso da parte del chiamato (secondo le modalità e le forme disciplinate dall’art. 475 c.c.) ovvero al compimento di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe diritto di compiere se non quale erede (art. 476 c.c.).

Gli artt. 477 e 478 c.c. individuato alcune condotte che comportano accettazione tacita dell’eredità (es. donazione, vendita o cessione dei diritti successori, rinunzia a tali diritti dietro corrispettivo o a vantaggio soltanto di alcuni degli altri chiamati); la giurisprudenza ha poi individuano altri atti, ulteriori e diversi da quelli tipizzati dalle norme appena richiamate, che comportano accettazione dell’eredità da parte del chiamato.

La “consapevolezza” in capo al chiamato di quali siano le condotte rilevanti ai sensi dell’art. 476 c.c. è profilo di non trascurabile importanza considerati gli effetti che discendono dall’accettazione tacita. Basti evidenziarsi che il chiamato acquista in tal modo la qualifica di erede puro e semplice, con la rilevante conseguenza che egli è tenuto al pagamento dei debiti facenti capo al de cuius, anche se il relativo ammontare superi l’attivo ereditario, rispondendo del relativo adempimento anche con i propri beni personali.

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha posto nuovamente l’accento sulla distinzione tra atti aventi natura meramente fiscale – qual è la presentazione della dichiarazione di successione -, che di per sé non sono idonei a dar luogo ad accettazione tacita dell’eredità, e atti che hanno una duplice valenza, fiscale e civile, che dunque rilevano ai fini dell’art. 476 c.c.

Tra quest’ultima categoria di atti rientra la voltura catastale, cioè la formale comunicazione con cui il soggetto informa l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto trasferimento di un diritto reale (es. proprietà) in conseguenza, per quel che qui rileva, dell’apertura della successione (per maggiori informazioni, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/voltura-catastale/scheda-info-voltura-catastale).

La voltura catastale, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l’eredità, in effetti, assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (così Cass. 11478/2021, richiamata nella parte motiva).

Per completezza, va dato atto che la giurisprudenza ha precisato che il compimento della voltura catastale da parte di uno dei chiamati non comporta accettazione anche per gli altri chiamati, salva l’ipotesi in cui vi siano elementi dai quali si desuma che questi ultimi abbiano conferito delega al primo e/o abbiano ex post ratificato il di lui operato (cfr. Cass. 11478/2021).

In conclusione, ferma la necessità di valutare approfonditamente la singola fattispecie concreta, è bene che il chiamato all’eredità ponga particolare attenzione agli atti che si accinge a compiere una volta apertasi la successione onde scongiurare il rischio di porre in essere condotte, diverse da quelle tipizzate dal Legislatore (artt. 477-478 c.c.), che pure sono ritenute rilevanti dalla giurisprudenza ai fini di cui all’art. 476 c.c. Ciò specie nell’ipotesi di eredità gravata da debiti di non trascurabile entità; in tal caso, infatti, potrebbe essere opportuna un’accettazione espressa con beneficio d’inventario, con la conseguenza che l’erede risponderà dei debiti ereditari solo nel limite del valore dei beni a lui pervenuti.

Per saperne di più, contatta lo Studio Sesta-Ruggini (051/235310; studio@studiosesta.it).

Avv. Benedetta De Bellis

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