Azione revocatoria ordinaria e atti abdicativi.
Si segnala la sentenza n. 1195/2024 emessa dal Tribunale di Modena in procedimento patrocinato dallo Studio in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avente a oggetto un atto di natura abdicativa.
Tizia e Caia, creditrici di Sempronia, avevano impugnato ex art. 2901 c.c. l’atto con cui Sempronia, socia di Alfa S.a.s., a seguito della deliberazione assunta dall’assemblea dei soci di coprire le perdite d’esercizio mediante azzeramento del capitale sociale e sua successiva ricostituzione e aumento, aveva rinunciato a sottoscrivere il “nuovo” capitale sociale, che, dunque, era stato sottoscritto per l’intero dall’altro socio, con conseguente uscita di Sempronia dalla compagine sociale.
Il Tribunale di Modena, in accoglimento delle difese spiegate dallo Studio nell’interesse di Sempronia, ha rigettato l’azione revocatoria.
Gli atti di natura abdicativa, infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, sono revocabili solo laddove aventi ad oggetto diritti e/o beni già definitivamente acquisiti al patrimonio del debitore rinunciante, non già beni o diritti che il debitore avrebbe eventualmente potuto acquisire, come nella fattispecie, a fronte di una prestazione/esborso economico a suo carico. Al riguardo, il Tribunale di Modena ha statuito: “la revoca di un atto abdicativo è consentita ove la situazione giuridica dismessa faccia già parte del patrimonio del debitore e, perciò, l’atto ne comporti un mutamento giuridico ed economico, poiché in caso contrario, l’ingresso del bene nel patrimonio del debitore passa per una sua autonoma prestazione (Omissis) quindi a fronte di una situazione giuridica in fieri l’inerzia ola rinuncia non configura un atto di disposizione patrimoniale”.
Argomenta poi il Giudice Modenese che l’azione revocatoria ordinaria è diretta a conseguire la declaratoria di inefficacia dell’atto impugnato nei confronti del creditore in funzione dell’esercizio dell’azione esecutiva, di tal ché presupposto necessario e imprescindibile per l’esperibilità dell’azione è che il bene oggetto dell’atto impugnato in revocatoria sia pignorabile. Il che non era nella fattispecie tenuto conto che ogni modifica della compagine societaria era per statuto espressamente subordinata al consenso di tutti i soci, nonché del fatto che lo statuto non attribuiva ai soci alcun diritto, tantomeno cedibile a terzi, di opzione sull’aumento di capitale.