Disciplinato dall’art. 670 n. 1 c.p.c., il sequestro giudiziario è una misura cautelare che può riguardare “beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni”: viene concesso dal Giudice quando esiste una controversia sulla “proprietà” o sul “possesso di tali beni e, al contempo, è “opportuno provvedere alla loro gestione o custodia temporanea”.

Nelle controversie successorie, il ricorso al sequestro giudiziario è assai frequente: ad esempio, qualora un legittimario – a seguito dell’apertura di testamento – scopra di essere stato leso (in tutto o in parte) nella propria quota di legittima e intenda quindi agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, costui potrà far precedere tale causa (cd. “di merito“) da una diversa e autonoma richiesta (cd. “ante causam”) volta a ottenere il sequestro dei beni dell’eredità, onde scongiurare il pericolo di sottrazione, alienazione, alterazione, distruzione o generale deterioramento – anche solo del valore – dei predetti beni, che col sequestro verrebbero affidati alla custodia e all’amministrazione dell’Autorità giudiziaria per tutto il tempo necessario ad addivenire alla conclusione del processo “di merito” che dirimerà la controversia ereditaria.

Il sequestro giudiziario, pertanto, è finalizzato a garantire la conservazione dell’integrità e della produttività economica dei beni compresi nel compendio ereditario, fintanto che persiste una situazione di incertezza sulla loro titolarità e di possibile pericolo per la loro conservazione (cd. “periculum in mora”). Tale ultimo requisito deve essere provato da colui che richiede il sequestro giudiziario, il quale, nel ricorso introduttivo, deve poi dimostrare anche la sussistenza del cd. “fumus boni iuris”, vale a dire la concreta, seria ed apprezzabile probabilità di accoglimento della propria domanda “di merito” nel futuro processo sulla controversia ereditaria, che deve riguardare gli stessi beni colpiti da sequestro giudiziario e che deve essere instaurato entro 60 giorni dalla concessione del sequestro (salvo diversa indicazione del giudice).

Per maggiori informazioni, lo Studio è a Vostra disposizione.

Pierre Bonnard, Portrait des frères Bernheim, 1920 (Musée d’Orsay, Paris)
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