Pignoramento immobiliare e comunione legale tra coniugi: Cass. 4 gennaio 2023, n. 150.

La comunione è il regime legale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, che si instaura automaticamente all’atto del matrimonio, salvo che gli stessi optino per il diverso regime della separazione dei beni.

Costituiscono oggetto della comunione legale tutti i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, fatta eccezione per i beni personali (art. 177, comma 1, lett. a), c.c.). I beni oggetto della comunione possono essere aggrediti, seppur in via sussidiaria, dal creditore particolare di uno dei coniugi (anche per obbligazioni sorte anteriormente al matrimonio); dispone, infatti, il secondo comma dell’art. 189 c.c. che “i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato”.

La domanda che si pone è, dunque, se il creditore particolare di un coniuge possa procedere all’espropriazione dell’immobile in comunione legale nella sua interezza ovvero debba limitare l’azione esecutiva alla quota della metà.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, dando continuità al proprio orientamento (Cass. 6575/2013), ha chiarito che l’espropriazione per debiti personali di un solo coniuge colpisce il bene oggetto della comunione legale nella sua interezza. Ciò in applicazione del noto principio per cui la comunione tra coniugi è una comunione “senza quote”, di tal ché i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono (tra le più recenti, Cass. 8193/2024).

In questo quadro, l’unico diritto spettante al coniuge non debitore, che ha titolo per paralizzare l’azione esecutiva rivendicando un diritto di natura reale sull’immobile, è quello di percepire, in sede di distribuzione, la metà del ricavato della vendita forzata del bene, al lordo delle spese di procedura che, dunque, non potranno essere poste a suo carico, neppure parzialmente.

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