Si segnala la pronunzia n. 32212/2022 del 2/11/2022 della Suprema Corte di Cassazione che è tornata sul tema dell’applicabilità della causa di sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 1) c.c. ai coniugi separati.
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La ratio sottesa alla disposizione di cui all’art. 2941 n. 1) c.c. – che testualmente recita: “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi (omissis) – è da ricondursi all’inopportunità che un coniuge, onde scongiurare l’eventualità che il credito da egli vantato nei confronti dell’altro si estingua per decorso del termine di prescrizione, si trovi costretto in costanza di matrimonio a instaurare un giudizio e/o a compiere atti interruttivi della prescrizione; iniziative che, come è facile immaginare, potrebbero favorire l’insorgere di contrasti e tensioni e, in ogni caso, mal si conciliano con un clima di armonia familiare.
La giurisprudenza per lungo tempo si è orientata nel senso di ritenere applicabile l’ipotesi di sospensione in questione anche in costanza del regime di separazione personale; ciò in ragione del fatto che la separazione non costituisce causa di cessazione del rapporto matrimoniale, determinando unicamente un’attenuazione del vincolo e dei diritti/doveri da esso derivanti (tra le tante, Cass. 4502/1985; Cass. 7533/2014). Tale interpretazione, peraltro, aveva tempo addietro trovato l’avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 35/1976, aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2941 n. 1) c.c. in relazione all’art. 3 Cost. per la parte in cui la norma dispone che resti sospesa la prescrizione tra coniugi (anche se) legalmente separati. In particolare, la Corte Costituzionale aveva argomentato che “pur tenuto conto delle limitazioni degli effetti del vincolo matrimoniale che il regime di separazione personale comporta (omissis) è indubitabile che, nei rapporti reciproci (anche patrimoniali), la posizione dei coniugi, finché il matrimonio non sia dichiarato nullo o sciolto per le cause previste dall’ordinamento giuridico, resti, comunque, qualificata dal perdurante (anche se in forma attenuata) vincolo coniugale. (Omissis) Lo stato di separazione, infatti, pur rivelando una incrinatura dell’unità familiare, non ne implica la definitiva frattura: potendo anche evolversi nel senso della ricostituzione (mediante la conciliazione) della coesione familiare. E non è irrazionale che, per salvaguardare, appunto, nei limiti del possibile, tale ultima eventualità, il legislatore comprenda nella disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall’art. 2941, n. 1, cod. civ. l’ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli così dal compiere atti – come quelli necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti – che potrebbero, invece, inasprire le ragioni del contrasto”.
Con la sentenza n. 7981/2014 la Suprema Corte ha attuato un vero e proprio revirement, discostandosi dall’orientamento tradizionale e facendo propria una lettura della norma in grado di “valorizzare [le] posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto al principio della conservazione dell’unità familiare”. In particolare, i Giudici di legittimità rilevavano che “nel regime di separazione non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie con la conseguente cessazione della convivenza (omissis) e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione”. Sulla base di tali argomentazioni, la pronunzia concludeva per l’inapplicabilità dell’ipotesi di sospensione in esame al credito relativo all’assegno di mantenimento (in termini, Cass. 18078/2014).
Tale principio è stato poi esteso dalla giurisprudenza successiva ai crediti diversi da quelli connessi all’assegno di mantenimento (a titolo esemplificativo, al credito vantato da un coniuge nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese riferibili a un immobile in comproprietà: tra le tante, Cass. 24160/2018).
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Passando all’esame della pronunzia in commento, la fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità aveva ad oggetto il credito vantato da un coniuge nei confronti dell’altro in relazione all’importo pari alla metà del valore di un immobile rientrante nella comunione de residuo.
In primo grado il Giudice, ritenendo che la causa di sospensione di cui trattasi si applicasse sino alla pronuncia della sentenza di divorzio, aveva ritenuto sussistente il diritto di credito del coniuge attore, con ogni relativa statuizione di condanna a carico del coniuge convenuto. La sentenza era stata poi riformata dalla Corte d’Appello di Venezia che aveva concluso per l’intervenuta prescrizione del credito, ritenendo applicabile l’art. 2941 n. 1) c.c. “al solo vincolo coniugale pienamente inteso, con esclusione del regime delle separazione personale”.
La Suprema Corte, conformandosi all’orientamento prevalente, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si censurava la violazione dell’art. 2941 c.c. e confermato la decisione della Corte veneziana, ribadendo che “la ratio della sospensione della prescrizione, evitare il turbamento della armonia familiare tra coniugi conviventi, non può infatti operare allorché la crisi coniugale ha ormai trovato un riscontro formale nella separazione e la convivenza è cessata”. Dunque, il termine di prescrizione (ri)comincia a decorrere dal momento in cui cessa il regime di comunione legale, e quindi dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato.
La pronuncia in commento è consultabile al seguente link: https://www.studiosesta.it/wp-content/uploads/2022/11/Cass.-32212.2022.pdf
Avv. Benedetta De Bellis